Art. 1
In vigore dal 28 feb 2007
Per i prodotti importati nella Comunità sono aperti i seguenti contingenti:
a)
un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 29 65 e 2204 29 75 ), con dazio contingentale di 8 EUR/hl (numero d'ordine 09.0095),
b)
un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 21 79 e 2204 21 80 ), con dazio contingentale di 10 EUR/hl (numero d'ordine 09.0097).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:218:oj#art-1