Art. 3
In vigore dal 28 feb 2007
1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli importatori che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale «Commercio»
Direzione H
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
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Storico versioni
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