Art. 2

In vigore dal 28 feb 2007
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all' del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti importati da importatori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non sia risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.
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