Art. 1
In vigore dal 28 feb 2007
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1)
all’articolo 308 bis, paragrafo 10, l’espressione «10 ECU» è sostituita da «10 EUR»;
2)
l’articolo 308 quater è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;
b)
al paragrafo 3, la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;
3)
l'articolo 308 quinquies è sostituito dal seguente:
«Articolo 308 quinquies
1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.
Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.
2. I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato.
I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri.
Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalità pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati.
3. Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato.
4. Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell’accettazione della dichiarazione completa o complementare.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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