Art. 2
Status giuridico
In vigore dal 27 feb 2007
Status giuridico
1. L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure utili ad accordare all'impresa comune la più ampia esenzione fiscale possibile per quanto concerne l'IVA ed altre imposte e accise.
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