Art. 1

Schema del documento di registrazione relativo ad azioni in caso di storia finanziaria complessa o di impegno finanziario significativo

In vigore dal 27 feb 2007
Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue: 1) all'articolo 3, secondo comma, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente: «Fatto salvo l'articolo 4 bis, paragrafo 1, l'autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati I-XVII.»; 2) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Schema del documento di registrazione relativo ad azioni in caso di storia finanziaria complessa o di impegno finanziario significativo 1.   Quando l'emittente di uno strumento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo e di conseguenza l'inclusione nel documento di registrazione di alcuni elementi di informazione finanziaria relativi ad un soggetto diverso dall'emittente è necessaria per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, si ritiene che detti elementi di informazione finanziaria riguardino l'emittente. In questo caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione includa detti elementi di informazione nel documento di registrazione. Detti elementi di informazione finanziaria possono includere informazioni pro forma redatte conformemente all'allegato II. In questo contesto, quando l'emittente ha assunto un impegno finanziario significativo, le informazioni pro forma illustrano i previsti effetti dell'operazione che l'emittente si è impegnato a realizzare, e ogni riferimento all'“operazione” contenuta nell'allegato II è interpretato in tal senso. 2.   Le autorità competenti basano ogni eventuale richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1 sugli obblighi di cui al punto 20.1 dell'allegato I concernente il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili, fatte salve eventuali opportune modifiche in considerazione dei seguenti fattori: a) la natura degli strumenti finanziari; b) la natura e la portata delle informazioni già incluse nel prospetto e l'esistenza, in una forma che consenta la loro inclusione nel prospetto senza modifiche, di informazioni finanziarie relative ad un soggetto diverso dall'emittente; c) le circostanze proprie del caso, in particolare la sostanza economica delle operazioni con le quali l'emittente ha acquisito o ceduto tutta o parte della sua impresa e la natura specifica dell'impresa; d) la capacità dell'emittente di ottenere, con uno sforzo ragionevole, le informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto. Qualora, nel singolo caso, sia possibile adempiere in vari modi all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, la preferenza è data alla modalità meno onerosa o costosa. 3.   Il paragrafo 1 fa salva la responsabilità ai sensi del diritto nazionale per le informazioni contenute nel prospetto di ogni altra persona, comprese le persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. In particolare, dette persone sono responsabili dell'inclusione nel documento di registrazione di ogni elemento di informazione richiesto dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1. 4.   Ai fini del paragrafo 1, un'emittente è considerato come un emittente con una storia finanziaria complessa se soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) tutte le sue attività all'epoca della redazione del prospetto non sono accuratamente rappresentate nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che è tenuto a fornire ai sensi del punto 20.1 dell'allegato I; b) l'inaccuratezza incide sulla capacità degli investitori di valutare con cognizione di causa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE; e c) le informazioni relative alle sue attività necessarie affinché un investitore possa compiere la predetta valutazione sono incluse nelle informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto. 5.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un emittente abbia assunto un impegno finanziario significativo se ha concluso un accordo vincolante a realizzare un'operazione che, una volta realizzata, possa determinare una variazione significativa. In questo contesto, il fatto che l'accordo subordini la realizzazione dell'operazione a determinate condizioni, ivi compresa l'autorizzazione di un'autorità di regolamentazione, non impedisce di considerarlo vincolante, qualora sia ragionevolmente certo che le condizioni in oggetto saranno soddisfatte. In particolare, un accordo è considerato vincolante se subordina la realizzazione dell'operazione all'esito dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto o, nel caso di un'acquisizione, se l'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto ha come fine ultimo il finanziamento dell'acquisizione. 6.   Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e del punto 20.2 dell'allegato I, per variazione significativa della situazione dell'emittente si intende una variazione superiore al 25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'attività dell'emittente»; 3) al primo comma del punto 20.1 dell'allegato I e ai punti 20.1 e 20.1. bis dell'allegato X, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase: «Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 36 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»; 4) al primo comma del punto 13.1 dell'allegato IV, ai punti 8.2 e 8.2. bis dell'allegato VII, al punto 11.1 dell'allegato IX e al punto 11.1 dell'allegato XI, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase: «Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 24 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»
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