Art. 1
In vigore dal 27 feb 2007
Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è così modificato:
1)
All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d'ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC di cui all'allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, devono essere specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.»
2)
All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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