Art. 2
In vigore dal 22 feb 2007
1. Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad una società operante come importatore nella Comunità dalle società di cui al paragrafo 3 sono esenti dai dazi compensativi istituiti all', a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata da una delle società esportatrici di cui al paragrafo 3, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.
3. Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente ad un impegno vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali TARIC:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
India
Pearl Engineering Polymers Ltd
A182
India
Reliance Industries Ltd
A181
India
South Asian Petrochem Ltd
A585
Storico versioni
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