Art. 1
In vigore dal 15 feb 2007
All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In deroga al disposto del paragrafo 2, nelle navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo e operanti con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, la sagola di chiusura può essere attaccata a non più di dieci metri dalle ultime maglie del sacco della rete.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:146:oj#art-1