Art. 1
In vigore dal 14 feb 2007
Il regolamento (CE) n. 1610/2006 è modificato come segue:
1)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
1. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri possono svincolare, sulla base di un'analisi caso per caso, la cauzione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, relativa ai titoli d'importazione di cui all' del presente regolamento che non sono stati utilizzati prima della fine del loro periodo di validità, a condizione che:
a)
il titolare del titolo d'importazione restituisca alle autorità competenti i titoli d'importazione non utilizzati e chieda lo svincolo della cauzione afferente;
b)
le autorità competenti degli Stati membri dispongano di elementi sufficienti che permettano loro di stabilire che l'importatore di cui trattasi ha agito in buona fede ed ha fatto ricorso a tutti i mezzi ragionevolmente disponibili al fine di utilizzare i titoli d'importazione nel corso del loro periodo di validità.
2. L'originale del titolo di esportazione, che accompagnava la domanda di titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98, è restituito al titolare del titolo d'importazione la cui cauzione è stata svincolata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.»;
2)
all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo 2007, per via elettronica, il numero del titolo o dei titoli d'importazione non utilizzati, la cui cauzione è stata svincolata in conformità all'articolo 2 bis, nonché i quantitativi (tonnellate) dei prodotti di cui trattasi, distinti per codice della nomenclatura combinata (codici NC).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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