Art. 2

In vigore dal 12 feb 2007
A decorrere dal 1o gennaio 2007 l’elenco dei prefissi e suffissi che, in combinazione con le DCI, designano i sali, esteri o idrati di DCI che possono beneficiare dell'ammissione all'esonero dai dazi, a condizione che possano essere classificati nella stessa sottovoce SH a sei cifre della DCI corrispondente, è sostituito dall’elenco che figura nell’allegato II.
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