Art. 1
In vigore dal 8 feb 2007
Per la gara parziale che scade l'8 febbraio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 27,796 EUR/100 kg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:121:oj#art-1