Art. 1
Utilizzazione di zucchero di quota
In vigore dal 8 feb 2007
Nel regolamento (CE) n. 493/2006 è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Utilizzazione di zucchero di quota
1. Per le consegne di zucchero industriale da effettuare fino al 30 settembre 2007 nell'ambito di contratti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (*1), le autorità competenti degli Stati membri possono ammettere, su richiesta del fabbricante, che un quantitativo dello zucchero da esso prodotto entro quota, compreso lo zucchero ritirato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, venga consegnato in sostituzione di zucchero industriale prodotto fuori quota.
2. I quantitativi di zucchero forniti ai sensi del paragrafo 1 sono contabilizzati come materia prima industriale, fornita ad un trasformatore secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 967/2006, per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
3. Nelle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo fornito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è indicato a parte.
(*1)
GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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