Art. 1

In vigore dal 7 feb 2007
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 60/2004, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % dell'importo totale è versata al bilancio comunitario entro il 31 gennaio 2007, il 31 dicembre 2007, il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006 è presa in considerazione la totalità dell'importo.»
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