Art. 1

In vigore dal 5 feb 2007
Ogni domanda di diritti di importazione presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005, per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, è soddisfatta fino a concorrenza del 100 % dei diritti di importazione richiesti.
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