Art. 2
In vigore dal 2 feb 2007
1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite per la campagna 2007/2008 il limite comunitario non risulti superato, in Bulgaria e in Romania, successivamente a tale campagna di commercializzazione, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
2. Nel caso in cui il limite comunitario risulti superato, se in Bulgaria o in Romania il superamento del limite non è avvenuto o è stato inferiore al 25 %, in questi Stati membri è versato un importo supplementare successivamente alla campagna di commercializzazione 2007/2008.
L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
3. L'accertamento del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per la Bulgaria e la Romania per la campagna di commercializzazione 2007/2008 viene effettuato sulla base dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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