Art. 2

In vigore dal 2 feb 2007
Le colonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 dell'allegato sono facoltative per la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia.
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