Art. 1

In vigore dal 1 feb 2007
Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 727/2006 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2007 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso: a) 6,04342 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 727/2006; b) 33,499412 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 727/2006.
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