Art. 1

In vigore dal 30 gen 2007
In aggiunta ai quantitativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1249/2006, un quantitativo complementare di 120 000 tonnellate di zucchero di canna greggio in equivalente zucchero bianco è fissato per la campagna di commercializzazione 2006/2007: a) 116 500 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell'India; b) 3 500 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell'India.
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