Art. 1
In vigore dal 30 gen 2007
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:
1)
all', il primo comma è sostituito dal seguente:
«È istituito un fondo di garanzia, di seguito denominato “fondo”, le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori della Comunità, in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalla stessa o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti per la quale la Comunità fornisce una garanzia.»;
2)
all', il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
da un versamento annuale del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 4 e 5,»;
3)
all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l'eventuale eccedenza viene accreditata con un’unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea dell’anno “n+1”.»;
4)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno “n+1”.»;
5)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l’anno “n–1” superano i 100 milioni di EUR, l’importo eccedente i 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall’anno “n+1” e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (“meccanismo di lisciatura”). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti:
—
100 milioni di EUR, o
—
il residuo importo dovuto in base al meccanismo di lisciatura.
Qualsiasi importo derivante dall'attivazione di garanzie negli anni precedenti all'anno “n–1” che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell'attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell'anno “n–1” o negli anni successivi. Tali importi residui continuano ad essere detratti dall'importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell'Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell'importo non sarà stata riversata al fondo.
2. I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo comma e all’articolo 4. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente ad un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 4.
3. Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell'80 % dell'importo-obiettivo, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio.
4. Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito ad una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.»;
6)
l’allegato è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:89(1):oj#art-1