Art. 1

In vigore dal 22 gen 2007
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue. 1) All', il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1o gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007. Le licenze sono comunicate alla Commissione.» 2) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1o gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.» 3) Nell'allegato III, articolo 28, paragrafo 6, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue: AT = Austria BG = Bulgaria BL = Benelux CY = Cipro CZ = Repubblica ceca DE = Repubblica federale di Germania DK = Danimarca EE = Estonia GR = Grecia ES = Spagna FI = Finlandia FR = Francia GB = Regno Unito HU = Ungheria IE = Irlanda IT = Italia LT = Lituania LV = Lettonia MT = Malta PL = Polonia PT = Portogallo RO = Romania SE = Svezia SI = Slovenia SK = Slovacchia». 4) L'allegato V è sostituito dal testo riportato nella parte A dell'allegato del presente regolamento. 5) La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2007/54 — Testo vigente | Portale Normativo