Art. 2
In vigore dal 22 gen 2007
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1o marzo al 31 maggio 2007 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2007 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Storico versioni
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