Art. 1

In vigore dal 18 gen 2007
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate il 16 gennaio 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 38,30 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 53,66 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 34,57 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale. 2.   Fino al 16 marzo 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 17 gennaio 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 19 gennaio 2007.
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