Art. 1
In vigore dal 17 gen 2007
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
«1)
Mondati:
sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta gran parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti (cfr. note esplicative alla voce 10.03 “Cereali”) ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo, ad esempio per l’orzo vestito, oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).»
Storico versioni
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