Art. 1
In vigore dal 17 gen 2007
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 990/2006 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 50 EUR per tonnellata per la segala e a 25 EUR per tonnellata per gli altri cereali. La metà di tale importo è depositata all’atto del rilascio del titolo di esportazione e l’altra metà prima del ritiro dei cereali dal luogo di ammasso.»
Storico versioni
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