Art. 1
In vigore dal 10 gen 2007
1. Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 1o all’8 gennaio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 0,960088 %.
2. È sospeso, per il sottoperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 gennaio 2007.
Storico versioni
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