Art. 3
Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione
In vigore dal 22 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
1)
all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato.
3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. La medesima casella reca una delle diciture elencate nella parte B dell'allegato.»;
2)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione
Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato “fuori quota”, la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte C dell'allegato, a seconda del prodotto di cui trattasi.»;
3)
all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte D dell'allegato.»;
4)
l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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