Art. 1

Requisiti relativi alle domande di aiuto per il pagamento per lo zucchero, l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero e il pagamento distinto per lo zucchero

In vigore dal 22 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato: 1) All', il punto 12 è sostituito dal testo seguente: «12) “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter del medesimo regolamento;» 2) l'articolo 13 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o canapa destinata alla produzione di fibre in conformità dell'articolo 106 del medesimo regolamento, la domanda unica deve recare: a) tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate; b) un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro); c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*1), in particolare dell'articolo 12. In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate in conformità della presente disposizione. Sulle etichette rispedite deve essere indicato che sono utilizzate per una domanda. Nel caso in cui una domanda di aiuto per la concessione dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 contenga una dichiarazione di coltivazione di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre ai sensi dell'articolo 106 del medesimo regolamento, la domanda unica contiene una copia del contratto o dell'impegno di cui al predetto articolo, a meno che gli Stati membri abbiano previsto che tale copia possa essere presentata in una data successiva, non posteriore al 15 settembre. (*1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.» " b) il paragrafo 13 è soppresso. 3) Il capitolo III bis è sostituito dal testo seguente: «CAPITOLO III bis PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO, AIUTO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO E PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO Articolo 17 bis Requisiti relativi alle domande di aiuto per il pagamento per lo zucchero, l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero e il pagamento distinto per lo zucchero 1.   Per ottenere il pagamento per lo zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 sexies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del predetto regolamento e il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter bis del medesimo regolamento gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all'aiuto, in particolare: a) l'identità dell'agricoltore; b) una dichiarazione in cui l'agricoltore attesta di aver preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto. La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero contiene inoltre una copia del contratto di consegna di cui all'articolo 110 novodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   La domanda di aiuto per il pagamento per lo zucchero, per l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero o per il pagamento distinto per lo zucchero è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore al 15 maggio ovvero, nel caso dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Finlandia e della Svezia, al 15 giugno. Tuttavia, per il 2006, per la presentazione delle domande di aiuto per il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di cui al primo comma non è posteriore al 30 giugno 2006.» 4) All'articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) nel secondo comma, la lettera e) è soppressa; b) il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Ove il campione di controllo di cui al primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.» 5) All'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Ad integrazione del paragrafo 2, rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento.» 6) All'articolo 50, paragrafo 4, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente: «a) qualora un agricoltore non dichiari tutta la superficie disponibile per l'attivazione dei suoi diritti di ritiro ma dichiari, contemporaneamente, una superficie per l'attivazione di altri diritti, si considera superficie dichiarata a riposo una superficie corrispondente ai diritti di ritiro non dichiarati; b) una superficie dichiarata a riposo che non risulta essere o risulta non essere a riposo è considerata superficie non determinata.» 7) All'articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.» 8) All'articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.» 9) All’articolo 53, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.» 10) L'articolo 59 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»; b) al paragrafo 4, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.» 11) All'articolo 60, paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.» 12) All’articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente: «Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell'anno civile successivo all’anno dell'accertamento.» 13) All'articolo 73, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione del corrispondente importo da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti versati all'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell’ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:2025:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo