Art. 6

Sistemi di controllo della qualità

In vigore dal 22 dic 2006
Sistemi di controllo della qualità 1.   Gli operatori del settore devono istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità efficace. 2.   Il sistema di controllo della qualità deve comprendere il monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP e deve identificare misure volte a correggere eventuali mancanze di conformità alle GMP. Tali misure correttive vanno attuate senza indugio e messe a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni.
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