Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 22 dic 2006
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza. Le norme specifiche stabilite nell’allegato si applicano ai processi pertinenti, indicati singolarmente, come opportuno.
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Campo di applicazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/2023) — Testo vigente | Portale Normativo