Art. 1

In vigore dal 22 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato: 1) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Anteriormente al 1o giugno l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.» 2) Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 24 1.   La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B. 2.   Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione. Articolo 25 1.   Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato. I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1. 2.   I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e). L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles). Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche. L’autorità preposta al rilascio del titolo d’importazione conserva l’originale di ogni certificato IMA 1 presentato.» 3) All'articolo 26, paragrafo 2, è soppresso il secondo comma. 4) Gli articoli da 34 a 39 sono sostituiti dal seguente testo: «Articolo 34 1.   Le disposizioni della presente sezione si applicano alle importazioni di burro neozelandese effettuate nell'ambito dei contingenti n. 09.4195 e 09.4182 di cui all'allegato III.A del presente regolamento. 2.   Si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 30, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d). 3.   L'espressione “di almeno sei settimane” figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali. 4.   Nell'allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare durante ogni periodo o sottoperiodo del contingente tariffario di importazione. Articolo 34 bis 1.   I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell'allegato III.A: a) il contingente n. 09.4195 (di seguito denominata “parte A” ) sarà ripartito fra gli importatori comunitari riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 e in grado di comprovare: i) per l'anno contingentale 2007, di avere effettuato importazioni nell'ambito del contingente 09.4589 durante il 2006, ii) per l'anno contingentale 2008, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, iii) per gli anni contingentali successivi, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale; b) il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato “parte B”) è riservato i) ai richiedenti riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 o ii) per il periodo da gennaio a giugno 2007 e per i richiedenti stabiliti in Bulgaria e in Romania, ai richiedenti che soddisfano le disposizioni dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2018/2006 (3), nonché iii) ai richiedenti in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l'anno contingentale hanno importato e/o esportato dalla Comunità almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte. Tuttavia, per gli anni contingentali 2007 e 2008, il summenzionato periodo di 12 mesi è costituito rispettivamente dall'anno civile 2006 e dall'anno civile 2007. 2.   Le prove dell'attività commerciale di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punti ii) e iii), sono valide per entrambi i semestri dell'anno contingentale. 3   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni dei seguenti mesi: a) gennaio 2007 e gennaio 2008 per il sottoperiodo contingentale gennaio-giugno; tuttavia per il gennaio 2007 le domande di titolo possono essere presentate durante i primi 15 giorni; b) novembre per i successivi sottoperiodi contingentali gennaio-giugno; c) giugno per il sottoperiodo contingentale luglio-dicembre. 4.   Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente: a) per la parte A, non più del 125 %: i) per l'anno contingentale 2007, del quantitativo di prodotti da loro importati nel 2006 nell'ambito del contingente 09.4589, ii) per l'anno contingentale 2008, del quantitativo totale dei prodotti da loro importati nel 2006 e nel 2007, nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 e 09.4182, iii) per gli anni contingentali successivi, dei quantitativi da loro importati nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale; b) per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le prove di cui sopra sono fornite all'atto della presentazione delle domande di titoli. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente. Devono essere presentate domande di titolo distinte per la parte A e per la parte B. La prova delle importazioni o delle esportazioni effettuate sono fornite in conformità dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. 5.   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore. Articolo 35 La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto. Articolo 35 bis 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati. 2.   Le notifiche specificano i quantitativi richiesti per ciascun numero di contingente, ripartiti per codice NC. 3.   La Commissione decide entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande. Se i quantitativi oggetto di domanda non sono superiori ai quantitativi contingentali disponibili, la Commissione non prende alcuna decisione e i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti Se le domande di titoli per un sottocontingente riguardano un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il periodo contingentale considerato, la Commissione applica ai quantitativi oggetto di domanda un coefficiente uniforme di assegnazione. La parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata. Se, per uno dei sottocontingenti, l'applicazione del coefficiente di assegnazione comporterebbe l'assegnazione di titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili sono assegnati dallo Stato membro di cui trattasi procedendo al sorteggio di titoli per quantitativi di 20 tonnellate ciascuno fra i richiedenti a cui applicando il coefficiente di assegnazione sarebbero state assegnate meno di 20 tonnellate. Se dalla costituzione di partite di 20 tonnellate risulta un quantitativo residuo inferiore a 20 tonnellate, detto quantitativo è considerato una partita. La cauzione relativa alle domande che con il sorteggio non hanno ottenuto alcuna partita è immediatamente svincolata. 4.   Il rilascio dei titoli avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi alla decisione di cui al paragrafo 3. 5.   I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi fino all'ultimo giorno del semestre di cui all'allegato III.A. 6.   I titoli di importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni dell'articolo 7. Con la richiesta di trasferimento il cedente comunica all'organismo emittente il numero di riconoscimento del cessionario. Articolo 35 ter Le domande di titolo e i titoli contengono le indicazioni di cui all'articolo 28, eccetto quelle relative al certificato IMA 1. La casella 16 della domanda di titolo può recare uno o più dei codici NC riportati nell'allegato III.A. Nella casella 20 del titolo è indicato il periodo sottocontingentale per il quale è rilasciato il titolo. Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo distinto per ciascuno di essi. Articolo 36 Se il burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intero quantitativo soggetto alla pertinente dichiarazione doganale è escluso dal beneficio del contingente. Una volta constatata la non conformità, quando è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica le autorità doganali riscuotono il dazio doganale fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. A tal fine per il quantitativo non conforme è rilasciato un titolo di importazione a dazio pieno. Tale quantitativo non è attribuito al titolo. Articolo 37 1.   L'aliquota del dazio prevista nell'allegato III.A si applica al burro neozelandese importato a norma della presente sezione soltanto su presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un titolo di importazione, rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 35 bis, e da un certificato IMA 1 di cui all'allegato X, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII, comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto di tale dichiarazione. Le autorità doganali riportano sul titolo di importazione il numero d'ordine del certificato IMA 1. 2.   Il quantitativo indicato nel certificato IMA 1 è uguale al quantitativo indicato nella dichiarazione doganale di importazione. 3.   I certificati IMA 1 sono validi dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del periodo contingentale annuale di importazione. 4.   Il titolo di importazione può essere utilizzato per una o più dichiarazioni di importazione. Articolo 38 Oltre al rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'inserimento degli organismi emittenti nell'allegato XII è subordinato all'impegno da parte di detti organismi a comunicare alla Commissione la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo, di cui all'allegato IV, parte 1, lettera e), per il burro neozelandese fabbricato da ciascun produttore di cui all'allegato IV, parte 1, lettera a), in conformità del relativo disciplinare dell'acquirente. Articolo 39 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali per l'anno contingentale considerato dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingentale precedente. La comunicazione mensile è effettuata il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.» 5) L'allegato III.A è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 6) L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III.B. 7) Nell'allegato IV, la parte «1. DEFINIZIONI» è così modificata: a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) “produttore”: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all'esportazione nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato III.A» b) la lettera c) è sostituita dal testo seguente: «c) “partita”: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato III.A;» 8) Nell'allegato X, il testo contenuto nella casella «CERTIFICATO» è sostituito dal testo seguente: «CERTIFICATO per l'ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti al contingente tariffario di cui all'allegato III.A»
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