Art. 4
In vigore dal 22 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è così modificato:
1)
All', il secondo comma del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente paragrafo, i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita.»
2)
All'articolo 17 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all' del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.»
3)
Il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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