Art. 1
In vigore dal 22 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 448/2001 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatte salve le informazioni sui recuperi richieste a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (*1), gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, in allegato all’ultima relazione trimestrale fornita a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (*2), una dichiarazione che indichi, per ogni misura, gli importi complessivi dei finanziamenti pubblici soppressi, a seguito della soppressione di tutto o parte del contributo comunitario alle operazioni, cancellati nelle dichiarazioni di spesa presentate, per il programma interessato, durante l’anno precedente.
(*1)
GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21."
(*2)
GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.»
"
2)
all'articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Nella relazione di cui all', paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con le quali sono stati riutilizzati i fondi comunitari resi disponibili dalla soppressione di un finanziamento al programma.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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