Art. 2
In vigore dal 21 dic 2006
Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunta la seguente lettera o):
«o)
per i vini romeni:
—
a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CT”;
—
a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CIB”
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:2030:oj#art-2