Art. 2

In vigore dal 21 dic 2006
Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunta la seguente lettera o): «o) per i vini romeni: — a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CT”; — a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CIB” ».
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