Art. 5
Pagamenti semestrali
In vigore dal 21 dic 2006
Pagamenti semestrali
1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese sono messi a disposizione degli Stati membri da parte della Commissione sotto forma di rimborsi semestrali (di seguito «pagamenti semestrali»).
Gli importi dei pagamenti semestrali sono fissati sulla base della dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri in conformità dell'.
2. I pagamenti semestrali sono effettuati allo Stato membro di cui trattasi nei 60 giorni successivi alla ricezione da parte della Commissione della dichiarazione completa di spesa da esso trasmessa. La dichiarazione è considerata completa se la Commissione non richiede ulteriori informazioni nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa.
3. Fino a quando non ricevono il trasferimento dei pagamenti semestrali della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per l'esecuzione delle spese.
Storico versioni
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