Art. 1
In vigore dal 21 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:
All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono autorizzare i produttori colpiti ad utilizzare per l'alimentazione del bestiame, per l'anno della domanda unica, le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le superfici ritirate dalla produzione contemplate dall'autorizzazione non siano utilizzate per fini lucrativi e in particolare che il foraggio prodotto su tali superfici non sia venduto.
Gli Stati membri notificano alla Commissione la decisione concernente tale autorizzazione e la relativa giustificazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:2002:oj#art-1