Art. 1

In vigore dal 21 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è così modificato: 1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un numero di autorizzazione distintivo il cui codice iniziale è il seguente: BE Belgio BG Bulgaria CZ Repubblica ceca DK Danimarca DE Germania EE Estonia GR Grecia ES Spagna FR Francia IE Irlanda IT Italia CY Cipro LV Lettonia LT Lituania LU Lussemburgo HU Ungheria MT Malta NL Paesi Bassi AT Austria PL Polonia PT Portogallo RO Romania SI Slovenia SK Slovacchia FI Finlandia SE Svezia UK Regno Unito»; 2) gli allegati I, II e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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