Art. 1
In vigore dal 21 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è così modificato:
1)
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un numero di autorizzazione distintivo il cui codice iniziale è il seguente:
BE
Belgio
BG
Bulgaria
CZ
Repubblica ceca
DK
Danimarca
DE
Germania
EE
Estonia
GR
Grecia
ES
Spagna
FR
Francia
IE
Irlanda
IT
Italia
CY
Cipro
LV
Lettonia
LT
Lituania
LU
Lussemburgo
HU
Ungheria
MT
Malta
NL
Paesi Bassi
AT
Austria
PL
Polonia
PT
Portogallo
RO
Romania
SI
Slovenia
SK
Slovacchia
FI
Finlandia
SE
Svezia
UK
Regno Unito»;
2)
gli allegati I, II e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:2001:oj#art-1