Art. 1

In vigore dal 21 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è così modificato: 1) All'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell'allegato X. Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all'allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili. L'impiego di una delle diciture di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del primo comma. Le diciture di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori in legno.» 2) L'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1951:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo