Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, dichiarati sotto i codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica Popolare Cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Cionlli Bicycle (Taicang) Co., Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd e Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd 7,5  % A787 Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd e Velo Cycle Kunshan Co., Ltd 0  % A788 Tutte le altre società 30,9  % A999 3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali precisate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota di dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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