Art. 1
In vigore dal 20 dic 2006
1. Fatti salvi gli articoli 38, 40 e 46, paragrafo 1 della decisione 2006/…/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS II a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e f) di detta decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale:
a)
ai dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc;
b)
ai dati relativi ai rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e alle roulotte;
c)
ai dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.
Fatto salvo il paragrafo 2, la legge di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.
2. I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II.
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali accedono ai dati inseriti nel SIS II soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 40 della decisione menzionata al paragrafo 1. Questa autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.
4. L’articolo 39 di tale decisione non si applica all’accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS II che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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