Art. 4
In vigore dal 20 dic 2006
L'obbligo di trasmettere schede di informazioni sintetiche sulle misure cui è data esecuzione, stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 68/2001, dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 e dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2204/2002 non si applica alle misure di aiuto di Stato che prorogano misure in vigore ai sensi del presente regolamento, purché a tali misure non siano apportate modifiche sostanziali e siano state debitamente trasmesse le schede di informazioni sintetiche concernenti l'esecuzione delle misure stesse.
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