Art. 4

In vigore dal 20 dic 2006
L'obbligo di trasmettere schede di informazioni sintetiche sulle misure cui è data esecuzione, stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 68/2001, dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 e dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2204/2002 non si applica alle misure di aiuto di Stato che prorogano misure in vigore ai sensi del presente regolamento, purché a tali misure non siano apportate modifiche sostanziali e siano state debitamente trasmesse le schede di informazioni sintetiche concernenti l'esecuzione delle misure stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1976:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo