Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

In vigore dal 20 dic 2006
Oggetto e campo d'applicazione 1.   Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno assicurando al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori. 2.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle vitamine e ai minerali non si applicano agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE. 3.   Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni specifiche della normativa comunitaria in materia di: a) alimenti destinati a un'alimentazione particolare e, in mancanza di disposizioni specifiche, i requisiti in materia di composizione di tali prodotti resi necessari dai particolari bisogni nutrizionali delle persone cui sono destinati; b) nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari; c) alimenti geneticamente modificati; d) additivi alimentari e aromi; e) pratiche e trattamenti enologici autorizzati.
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