Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è modificato come segue: 1) l'articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 3, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente: «In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»; b) al paragrafo 4, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente: «In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare tale misura. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»; 2) l'articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, imposte dal progresso scientifico e tecnico e che modificano le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12, paragrafo 4.»; b) al paragrafo 2 le parole «all'articolo 12» sono sostituite dalle parole «all'articolo 12, paragrafo 3»; 3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea (in seguito denominato» il comitato«). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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