Art. 20
Disposizioni transitorie
In vigore dal 20 dic 2006
Disposizioni transitorie
Quando soddisfino i requisiti di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche strutturali sulle imprese relative all'esercizio 2008 elaborate sia secondo la NACE Rev. 1.1 sia secondo la NACE Rev. 2.
Per ciascuno degli allegati al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, l’elenco delle caratteristiche e le ripartizioni da trasmettere conformemente alla NACE Rev. 1.1 sono definiti secondo la procedura di cui all’ di tale regolamento.
Storico versioni
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