Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato: 1) all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i trattini seguenti: «— 2 000 000 EUR per la Bulgaria, — 2 000 000 EUR per la Romania.»; 2) all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente: «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».
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