Art. 1
In vigore dal 20 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:
1)
all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:
«—
2 000 000 EUR per la Bulgaria,
—
2 000 000 EUR per la Romania.»;
2)
all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:
«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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