Art. 2

In vigore dal 19 dic 2006
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: Categoria di pesca Tipo di nave Stato membro Licenze o contingente Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie Spagna 41 Portogallo 7 Pesca del tonno Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 12 Francia 13 Pesca del tonno Tonniere con lenze e canne Spagna 7 Francia 4 Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/2027 — Testo vigente | Portale Normativo