Art. 7
Pesce specchio atlantico
In vigore dal 19 dic 2006
Pesce specchio atlantico
1. Le zone di protezione del pesce specchio atlantico sono le seguenti:
a)
la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:
57° 00′ N, 11° 00′ O
57° 00′ N, 8° 30′ O
56° 23′ N, 8° 30′ O
55° 00′ N, 9° 38′ W
55° 00′ N, 11° 00′ O
57° 00′ N, 11° 00′ O;
b)
la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:
55° 30′ N, 15° 49′ O
53° 30′ N, 14° 11′ O
50° 30′ N, 14° 11′ O
50° 30′ N, 15° 49′ O;
c)
la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:
55° 00′ N, 13° 51′ O
55° 00′ N, 10° 37′ O
54° 15′ N, 10° 37′ O
53° 30′ N, 11° 50′ O
53° 30′ N, 13° 51′ O.
Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromiche e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.
2. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca, che dispongono di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.
3. Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di un’uscita in mare, a meno che:
a)
tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
b)
la velocità media durante il transito non sia inferiore a 8 nodi.
Storico versioni
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