Art. 1
Aiuti nazionali
In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato anche dall'atto di adesione del 2005, è così modificato:
1)
l'articolo 20 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli Stati membri che applicano l'aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, il sistema di identificazione include un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Gli Stati membri che non applicano l'aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, possono decidere di includere il sistema di informazione geografica degli oliveti di cui al paragrafo 2 nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.»;
2)
all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
nel caso di domande di aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, o qualora lo Stato membro si stia avvalendo dell'opzione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella,»;
3)
all'articolo 42, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, o in caso di fusione o scissione, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore o gli agricoltori a capo della nuova azienda o delle nuove aziende conservano i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni.»;
4)
all'articolo 44, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per “ettari ammissibili” si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto.»;
5)
all'articolo 51, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti;»
6)
all'articolo 56, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri sono autorizzati a pagare l'aiuto nazionale fino al 50 % dei costi connessi con la creazione di colture permanenti destinate alla produzione di biomassa sui terreni messi a riposo.»;
7)
all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a).»;
8)
all'articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, di fusione o scissione e di applicazione del paragrafo 3, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore o gli agricoltori a capo della nuova azienda o delle nuove aziende conservano i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni»;
9)
all'articolo 71 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a).»;
10)
all'articolo 71 quaterdecies è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per Malta, il secondo comma non si applica e la deroga di cui al primo comma si applica senza la condizione che l'agricoltore mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto.»;
11)
all'articolo 88 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per le colture energetiche nella comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.»;
12)
all'articolo 89, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 2 000 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»;
13)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 90 bis
Aiuti nazionali
Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture permanenti per le superfici che sono state oggetto di domanda per un aiuto a favore delle colture energetiche.»;
14)
all'articolo 110 octodecies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all' del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.»;
15)
l'articolo 110 vicies è sostituito dal seguente:
«Articolo 110 vicies
Importo dell'aiuto
L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.
Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.»;
16)
l'articolo 143 ter è modificato come segue:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i nuovi Stati membri possono decidere, non oltre la data di adesione, di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell'aiuto a favore delle colture energetiche, istituito al titolo IV, capitolo 5, con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.»;
b)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ) che sono state mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e che sono soggette a una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ) che sono soggette a domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88.»;
c)
al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli è facoltativa per i nuovi Stati membri in relazione a quanto concerne i criteri di gestione obbligatori. Tuttavia, per la Romania e la Bulgaria, l'applicazione degli è facoltativa fino al 31 dicembre 2011.»;
d)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo il disposto del paragrafo 11, per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2010. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2011. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione.»;
e)
al paragrafo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Fino al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al paragrafo 9, si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogata oltre la fine del 2010 in seguito ad una decisione adottata ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis per il 2010 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.»;
17)
l'articolo 143 ter
bis è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, al massimo entro il 30 aprile 2006, di concedere per il periodo 2006-2010 un pagamento separato per lo zucchero agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento distinto per lo zucchero, sulla base di criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale inferiore a quello di cui al punto K dell'allegato VII. Qualora la somma degli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. In caso di eredità effettiva o anticipata, il pagamento separato per lo zucchero è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.»;
18)
l'allegato I è modificato come segue:
a)
il testo della voce «Olio d'oliva» è sostituito dal seguente:
«Olio d'oliva
Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento
Aiuto alla superficie
Articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1)
Per Malta e la Slovenia nel 2006»
b)
il testo della voce «Luppolo» è sostituito dal seguente:
«Luppolo
Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***) (*****)
Aiuto alla superficie
Articolo 48 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 795/2004
Per la Slovenia nel 2006»
Storico versioni
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