Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue. 1) All'articolo 69, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (*1), compreso il contributo del FESR conformemente al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (*2), e al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (*3), e del Fondo europeo per la pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (*4), non superi i limiti seguenti: — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell’UE-25: 3,7893 % del PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE-25: 3,7135 % del PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE-25: 3,6188 % del PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE-25: 3,5240 % del PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE-25: 3,4293 % del PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE-25: 3,3346 % del PIL, — per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE-25: 3,2398 % del PIL, — oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell’UE-25. La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell’aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007-2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007-2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato a norma del secondo comma, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all’aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del primo comma. L’incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l’incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011-2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l’applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al presente comma. (*1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25." (*2)   GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1." (*3)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82." (*4)   GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.» " 2) All'articolo 70 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.»
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