Art. 1
In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato:
1)
All' è aggiunto il seguente comma:
«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
2)
L'articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. I titoli di importazione per i prodotti di cui all' del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all' del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento.
Tuttavia, per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i titoli di importazione cessano di essere validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingentale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.»
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i diritti derivanti dai titoli non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»
3)
All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati all'amministrazione dei contingenti tariffari di importazione e disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione, unicamente per via elettronica, mediante i formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico da essa istituito, i quantitativi totali oggetto di titolo per origine e per codice di prodotto e, per il frumento tenero, per categoria di qualità. L'origine è indicata anche nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione per il riso.»
4)
Nell'allegato I, la colonna «Validità» è così modificata:
a)
I termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000».
b)
I termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000».
c)
I termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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