Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato: 1) All' è aggiunto il seguente comma: «Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.» " 2) L'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   I titoli di importazione per i prodotti di cui all' del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all' del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento. Tuttavia, per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i titoli di importazione cessano di essere validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingentale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.» b) è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i diritti derivanti dai titoli non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.» 3) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati all'amministrazione dei contingenti tariffari di importazione e disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione, unicamente per via elettronica, mediante i formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico da essa istituito, i quantitativi totali oggetto di titolo per origine e per codice di prodotto e, per il frumento tenero, per categoria di qualità. L'origine è indicata anche nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione per il riso.» 4) Nell'allegato I, la colonna «Validità» è così modificata: a) I termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». b) I termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000». c) I termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000».
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